Le spese obbligatorie dopo la chiusura dello stato di emergenza

Nel quadro articolato degli interventi per la ricostruzione le spese “obbligatorie”, seppure non definite da un’apposita disposizione normativa, sono connesse all’esigenza di soddisfare funzioni essenziali compromesse all’indomani del sisma e di carattere prettamente emergenziale.

Le spese obbligatorie, racchiudono un insieme di interventi, la cui individuazione e classificazione avviene con le delibere CIPE n. 135 del 2012, n. 23/2014 e n. 78/2015, che hanno disposto l’assegnazione di risorse per il finanziamento di specifiche voci di spesa, quali:

  • assistenza alla popolazione (contributo autonoma sistemazione, sistemazioni alloggiative alternative per la popolazione sfollata e indennizzi ai privati);
  • puntellamenti per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati;
  • gestione ordine pubblico;
  • espropri;
  • affitti delle sedi comunali e supporto per il Genio Civile;
  • manutenzione progetto C.A.S.E., M.A.P. e M.U.S.P., nonché altre spese come la rimozione e lo smaltimento delle macerie.

Di seguito si riporta l’elenco completo delle spese obbligatorie ripartite per delibera CIPE di assegnazione delle relative risorse:

Delibera CIPE 135/2012 e 92/2013                   

  • Espropri
  • Manutenzione delle strutture progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi M.A.P.
  • Assistenza alla popolazione
  • Gestione dell’ordine pubblico
  • Messa in sicurezza edifici danneggiati
  • Affitti sedi comunali

Delibera CIPE 23/2014

  • Assistenza alla popolazione

Delibera CIPE 78/2015    

  • Assistenza alla popolazione
  • Affitto sedi comunali
  • Manutenzione straordinaria Progetto C.A.S.E.
  • Manutenzione straordinaria M.A.P.
  • Interventi di manutenzione M.U.S.P.
  • Macerie
  • Traslochi e deposito di mobilio

Più recentemente la nota n. 61999 del 22 luglio 2016 della Ragioneria Generale dello Stato nel ricondurre le spese obbligatorie a un diritto soggettivo, ne aggiorna l’elenco riproducendo sostanzialmente i contenuti delle predette delibere CIPE.

Per quanto attiene più strettamente alla fonte  finanziaria, tali spese hanno in un primo momento trovato copertura nel d.l. 39/2009, art. 14, comma 1 e nella delibera CIPE 35/2009, ed in seguito nel plafond del d.l. 43/2013, art. 7-bis, comma 1, di cui quota parte, così come previsto dal comma 255, art. 1 della legge 147/2013, può essere destinata dal CIPE anche al finanziamento degli interventi per assicurare la copertura delle spese obbligatorie. Il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, è stato disposto con la legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014.

In particolare, dall’analisi normativa si riscontra che:

– la delibera CIPE n. 135/2012 ha assegnato complessivamente al territorio colpito dal sisma 180 milioni di euro, a valere sull’art. 14, comma 1, del d.l. 39/2009, ripartiti secondo funzioni essenziali in seguito rimodulate con delibera CIPE 92/2013 in base alle esigenze rappresentate dagli Uffici speciali competenti per ambito territoriale e emerse nel corso della fase attuativa della delibera n. 135;

– la delibera CIPE n. 23/2014 ha assegnato 11.170.402,10 euro a valere sull’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 43/2013, al fine di garantire la necessaria assistenza alla popolazione del Comune di L’Aquila;

– la delibera CIPE n. 78/2015 ha finanziato la copertura delle spese obbligatorie per un ammontare complessivo di euro 43.133.915,00, di cui 28.818.528,00 per le esigenze del comune di L’Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere a valere sugli stanziamenti previsti dal d.l. n. 43/2013, art. 7-bis e dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 

Sotto il punto di vista temporale, le spese obbligatorie sono riconducibili a due fasi:

a) le spese strettamente correlate alla prima fase post-sismica di tipo emergenziale, che hanno risposto allo scopo prioritario di ripristinare la necessaria vivibilità nell’immediato verificarsi dell’evento ed esaurito la loro funzione principale nell’ambito di tale arco temporale;

b) le spese attive anche nello scenario post-emergenziale che continuano ad assolvere alle loro funzioni specifiche anche nel corso del processo ricostruttivo “ordinario” avviato con il d.l. 83/2012.

Concreto esempio della prima tipologia di spesa è rappresentato dalla “gestione dell’ordine pubblico e la vigilanza sugli insediamenti ubicati nei territori dei comuni del cratere” di cui all’OPCM 3754 del 9 aprile 2009 e s.m.i., finanziata a seguito della chiusura dello stato di emergenza con delibera CIPE n. 135 del 2012 per euro 10.200.000 a valere sull’art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009, che ha visto gradualmente contrarsi il fabbisogno relativo con l’evolversi del processo ricostruttivo.

Le minori richieste provenienti dal territorio, motivate in base alle concrete esigenze di risorse relative a ciascuna voce di spesa, hanno infatti dapprima dato luogo alla delibera CIPE n. 92 del 2013, che per la misura in oggetto ha disposto la rimodulazione dell’assegnazione per l’importo di euro 7.000.000, per poi concludersi nel venir meno dell’esigenza relativa, così come riscontrabile nell’ultima delibera CIPE n. 78 del 2015 in tema di spese obbligatorie, dove la voce non compare.

Nella seconda fattispecie di spese obbligatorie si annoverano a titolo esemplificativo le spese effettuate per l’“assistenza alla popolazione”, per le quali a tutt’oggi permangono puntuali fabbisogni rilevati dagli Uffici Speciali seppur caratterizzati da un trend negativo. La cessazione di tali misure è infatti direttamente correlata all’avanzamento della ricostruzione ed in particolare al rientro a casa della popolazione fruitrice delle relative forme assistenziali a cui, per altro, gli aventi diritto perdono titolo alla scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori di riparazione/ricostruzione quale risultante dal cronoprogramma dell’intervento edilizio. In merito risulta significativa l’esperienza del Comune di L’Aquila, dove la Deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 27/02/2015 ha disposto la cessazione delle forme onerose di assistenza alla popolazione a far data dal 31/03/2015, disponendo altresì che ai soggetti beneficiari di tali forme assistenziali è concessa la possibilità di chiedere in assegnazione, ove in possesso dei requisiti previsti, un alloggio del progetto C.A.S.E. o M.A.P.

 

Le spese obbligatorie sono sottoposte a monitoraggio affidato agli Uffici Speciali per la ricostruzione, chiamati a rendicontare lo stato di utilizzo delle risorse assegnate per ogni singola voce di spesa nel rispetto del fabbisogno manifestato e ad informare dei relativi risultati la Struttura di missione, al fine di consentire alla stessa la presentazione annuale di apposita relazione al CIPE.

Agli esiti del monitoraggio sull’effettivo impiego delle risorse erogate nelle precedenti annualità  sono subordinati i nuovi trasferimenti di risorse operati in favore degli Uffici Speciali per la ricostruzione e da questi ultimi agli enti competenti.

In base a quanto prescritto dal CIPE è attualmente in corso tale attività di ricognizione il cui esito positivo è propedeutico al trasferimento delle risorse residuali assegnate dalla delibera CIPE n. 78 del 2015, relative all’annualità 2016.

 

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